Imprese di Costruzione STANDARD.
Per le imprese di Costruzione che possono definire la propria complessità “standard” secondo quanto previsto dal Codice di Comportamento ANCE 2013 (Cfr. Analisi dei rischi, pag. 182-183) possono utilizzare direttamente l’analisi dei rischi effettuata da ANCE (identificazione dei reati applicabili e dei processi critici).
Altri ENTI.
Gli altri Enti devono per prima cosa effettuare una Analisi dei Rischi.
Il sistema utilizzato da SQuadra231 per analizzare i rischi dell’Ente si fonda su un’analisi in grado di fornire obiettivi misurabili e quindi di attribuire un valore numerico al livello di rischio presente in azienda, e rendere l’insieme delle valutazioni il più oggettivo possibile ispirandosi a criteri prudenziali e all’adozione di parametri attendibili.
I valori così determinati costituiscono la base su cui l’Organo Dirigente o l’OdV compie le proprie valutazioni sui rischi presenti in azienda e in generale sull’adeguatezza del sistema; i numeri identificati dal sistema quindi rappresentano un supporto ma non si sostituiscono ad un’attenta analisi da parte dell’Organo Dirigente o dell’OdV.
Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, un’organizzazione dovrebbe, a tutti i livelli, seguire i principi riportati qui di seguito:

Il sistema di valutazione del rischio parte dall’individuazione del Livello di Rischio [LR], ovvero il rischio in assenza di controllo, dal quale partire per arrivare a definire il Rischio Residuo [RR].
Il Livello di Rischio viene calcolato in relazione alla gravità del reato e alla probabilità che si verifichi lo specifico reato nell’Azienda (Livello di Rischio Aziendale). È quindi indipendente dal Modello applicato.
Viene quindi valutato il Rischio Residuo in funzione dell’applicazione del Modello di Organizzazione e Gestione.
Il Rischio Residuo si può distinguere in differenti valori. Un primo valore è il Rischio Residuo Teorico [RRT] che è il risultato della perfetta applicazione del Modello al Livello di Rischio.
Esiste poi il Rischio Residuo Atteso [RRA] in funzione della applicazione realistica del Modello in base al livello di Regolazione presente nell’Azienda ed in particolare nei vari Processi.
Il Modello deve infatti prevenire i reati nella sua probabile realistica applicazione e non solo nell’ipotetica applicazione perfetta del Modello.
Il Rischio Residuo Atteso dovrà essere ritenuto “accettabile” dall’Organo Dirigente dell’azienda. In caso contrario si dovrà agire per rendere più “stringente” il Modello (aggiungendo procedure di controllo – riducendo quindi il RRT) o dando maggiore Regolazione allo svolgimento delle Attività in oggetto (probabilità attesa di una applicazione conforme di tutte le procedure del Modello).
Il livello di conformità a quanto previsto nel Modello, osservato attraverso l’attività di audit effettuata dall’Organismo di Vigilanza, determinerà il Rischio Residuo Rilevato [RRR], ovvero il rischio che si stima essere presente. Se il livello di Conformità rilevato è minore del livello di Regolazione previsto il RRR sarà maggiore del RRT (e ritenuto accettabile).